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Corte d’Appello Milano, 30 maggio 2023. Ragionevoli accomodamenti – tutela antidiscriminatoria del lavoratore disabile.

Si segnala per il particolare interesse la sentenza della Corte d’Appello di Milano (causa iscritta al n. 282/2023 del Ruolo Generale Lavoro, avverso Ordinanza del Tribunale di Lecco) per l’ampiezza della tutela riconosciuta al lavoratore disabile in applicazione degli accomodamenti ragionevoli.

Nel caso di specie il lavoratore, affetto da patologia invalidante, era stato licenziato per superamento del periodo di comporto e succcessivamente al giudizio di primo grado reintegrato. Il datore di lavoro aveva pertanto reinserito il dipendente in servizio, assegnandogli mansioni inferiori, senza adottare i ragionevoli accomodamenti che avrebbero invero garantito al lavoratore il matenimento del suo bagaglio professionale.

La condotta tenuta dal datore di lavoro all’atto della reintegrazione, pertanto, integrava essa stessa un comportamento discriminatorio giacché mancava la prova da parte dell’Azienda di avere compiuto un’idonea ricerca di una mansione alternativa. Così la Corte d’Appello giunge ad affermare che il giudice possa indicare le specifiche mansioni e il reparto a cui deve essere adibito il lavoratore, al fine di garantire l’effettività della condanna e quindi la tutela del lavoratore disabile.

È perciò senz’altro ammissibile e dovuto l’ordine alla specifica forma di reinserimento sollecitata dall’appellante incidentale in luogo del generico comando formulato dal Tribunale senza la necessità di ulteriori mezzi istruttori aventi finalità suppletive rispetto a dati ed elementi di cui è stata condivisibilmente stimata la portata discriminatoria diretta scartandosi, in ultimo, solo una pronuncia precettiva precisa”.

Sentenza Corte Appello Milano
Corte d’Appello Milano, 30 maggio 2023.  Ragionevoli accomodamenti – tutela antidiscriminatoria del lavoratore disabile.