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CONTRATTO A TERMINE ACAUSALE: Tribunale di Palermo 1 febbraio 2021 n. 268

CONTRATTO A TERMINE ACAUSALE: Tribunale di Palermo 1 febbraio 2021 n. 268. (Oggetto: contratto a tempo determinato acausale - esigenze stabili e durevoli - nullità per violazione di norme imperative).

La sottoscrizione di uno o più contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze stabili e durevoli di lavoro, costituisce un abuso del diritto e comporta la nullità della clausola del contratto che prevede il termine, in quanto in contrasto con norme imperative (art. 1418 codice civile) e, in modo particolare, con il principio che il contratto a tempo INDETERMINATO é la forma comune (nel senso di normale) del lavoro subordinato come esplicitamente precisato dall'art. 1 del D. Lgs. 81 del 2015, oltre che dall'Accordo quadro CES,UNICE e CEEP del lavoro  tempo determinato sottoscritto in data 18 marzo 1999. Quindi anche se la normativa nazionale vigente non prevede che siano indicate le ragioni oggettive (le causali) per poter apporre al contratto di lavoro un termine,  è comunque sempre consentito al lavoratore contestare e provare che le esigenze di occupazione, da parte datoriale, erano stabili e durevoli  e non temporanee. (Hanno deciso in modo conforme: Trib. Trento 4.12.2018 n. 223-Trib. Firenze 28.9.2019 n. 794- Trib. Firenze 29.6.2020 n. 305).

 CONTRATTO A TERMINE ACAUSALE: Tribunale di Palermo 1 febbraio 2021 n. 268