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Decreto ex articolo 28 L. 300/70 di accoglimento del ricorso avverso la condotta datoriale tesa a limitare la libertà di sciopero.

Con decreto del 21 agosto 2026, il Tribunale di Pisa ha accolto un ricorso ex art. 28 Stat. lav., ritenendo antisindacale una comunicazione aziendale inviata ai dipendenti in occasione di uno sciopero articolato sull’ultima ora di ciascun turno.

Secondo il giudice, la prospettazione di possibili trattenute economiche estese all’intero turno, unita alla riserva di iniziative aziendali in caso di conferma delle modalità della protesta, era oggettivamente idonea a limitare il libero esercizio del diritto di sciopero, a prescindere dall’effettiva applicazione di tali misure.

Il decreto ribadisce così un principio di particolare rilievo: la valutazione della condotta antisindacale si fonda sulla sua concreta capacità di comprimere la libertà sindacale e il diritto di sciopero, specie quando il messaggio datoriale sia rivolto indistintamente a tutta la platea dei lavoratori e presenti un contenuto dissuasivo.

Il Tribunale ha quindi ordinato la cessazione della condotta e la rimozione dei suoi effetti mediante comunicazione rettificativa ai dipendenti e affissione nei locali aziendali..

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Decreto ex articolo 28 L. 300/70 di accoglimento del ricorso avverso la condotta datoriale tesa a limitare la libertà di sciopero.