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Apprendistato, comporto, violazione art. 2087 c.c., nullità del licenziamento - Tribunale di Pisa sentenza 192/2025 del 15.1.2025

Pubblichiamo la sentenza 192/2025, con la quale il Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso di una lavoratrice assistita dal nostro studio.
In sintesi gli aspetti trattati nel provvedimento:

APPRENDISTATO - NULLITÀ - MANCANZA DI FORMAZIONE
In tema di apprendistato professionalizzante, la mancata prova da parte del datore di lavoro dell'effettiva erogazione della formazione prevista dal piano formativo, non giustificata dalla mera sussistenza di eventi pandemici quando sia contrattualmente prevista anche la formazione in modalità e-learning, determina la nullità del contratto di apprendistato e la sua conversione in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, con diritto del lavoratore alle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento.

LICENZIAMENTO - SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO - NULLITÀ - MALATTIA IMPUTABILE AL DATORE
Il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto è nullo quando le assenze per malattia siano causalmente riconducibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro che, pur non integrando gli estremi del mobbing per difetto dell'elemento intenzionale, abbiano comunque violato l'obbligo di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore ex art. 2087 c.c., creando un ambiente di lavoro stressogeno. In tal caso, le assenze non sono computabili ai fini del calcolo del periodo di comporto.

DANNO ALLA SALUTE - AMBIENTE DI LAVORO STRESSOGENO - RESPONSABILITÀ DATORIALE
Anche in assenza di mobbing, per mancanza di un intento persecutorio unificante, il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. dei danni alla salute del lavoratore quando, mediante comportamenti anche non illegittimi ma tali da creare un ambiente di lavoro stressogeno (nella specie, atteggiamenti ostili, comunicazioni aggressive, minacce di licenziamento), abbia causato l'insorgere di patologie psichiche nel dipendente, sussistendo il nesso causale tra la condotta datoriale e il pregiudizio alla salute.

MOBBING - ELEMENTI COSTITUTIVI - DIFFERENZA CON VIOLAZIONE ART. 2087 C.C.
La configurabilità del mobbing richiede non solo l'accertamento di plurime condotte datoriali illegittime, ma anche la prova di un disegno persecutorio unificante preordinato alla prevaricazione. In assenza dell'elemento intenzionale, pur non configurandosi il mobbing, può comunque sussistere la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per violazione dell'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, quando sia provato il nesso causale tra la condotta datoriale e il danno alla salute.

LICENZIAMENTO NULLO - TUTELA REINTEGRATORIA - INDENNITÀ RISARCITORIA
In caso di licenziamento nullo per violazione dell'art. 2110 c.c., intimato prima del superamento del periodo di comporto, si applica la tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 per i casi di nullità espressamente previsti dalla legge, con diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione.

 

sentenza
Apprendistato, comporto, violazione art. 2087 c.c., nullità del licenziamento - Tribunale di Pisa sentenza 192/2025 del 15.1.2025