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Tribunale di Pisa sentenza 18.6.2024 - Licenziamento ritorsivo

Il Tribunale di Pisa ha dichiarato nullo il licenziamento comminato alla nostra assistita, condannando la società alla sua reintegra, oltre alla "corresponsione delle mensilità non godute dal licenziamento sino all’effettiva reintegra e ad un’indennità risarcitoria pari a 6 mensilità, commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, rivalutazione monetaria e interessi come per legge".

Richiamando Cass. 27325/15, il Tribunale di Pisa ha ricordato che “Ai fini della nullità del licenziamento, anche nella vigenza dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970 anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012, affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento, del cui giustificato motivo oggettivo non era stata raggiunta la prova, avendo anche accertato che il vero motivo risiedeva nella volontà di vessare la lavoratrice).(Cass. 27325/15)".
"Acclarata la mancanza del motivo oggettivo, deve ritenersi ampiamente comprovato dalla ricostruzione in ricorso non specificatamente contestata e risultante ad ogni modo dalla registrazione prodotta, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalle parti, l’intento ritorsivo unico e determinante del licenziamento irrogato alla ricorrente".

Sentenza Tribunale di Pisa 18.6.24
Tribunale di Pisa sentenza 18.6.2024 - Licenziamento ritorsivo